Il presente Bando sostiene l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall’altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell’inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all’occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.
Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all’assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all’inserimento nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente Bando rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa.
L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 con DCR XII/42, e del Piano d’Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023, e realizzata dalla Città metropolitana di Milano, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. XII/1334 del 13 novembre 2023.
Contribuisce inoltre a conseguire le finalità contenute nella comunicazione della Commissione Europea “Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”.
Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all’assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.
Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia. Il soggetto beneficiario fa richiesta al Collocamento mirato della Provincia o Città metropolitana dove ha sede l’unità produttiva o filiale in cui la persona disabile è assunta e svolge l’attività lavorativa.
Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Sono compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate di enti pubblici.
Sono ammessi gli enti pubblici territoriali o pubbliche amministrazioni che attivano tirocini extracurriculari e assumono l’onere della relativa indennità di cui al successivo punto 3.1.
Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice.
I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi sulla base del Regime nel rispetto del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
Sono esclusi dal presente bando:
Al momento della domanda di contributo e fino all’avvenuta liquidazione dell’agevolazione, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 al momento della domanda devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all’art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.
Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero, per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione, non devono aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi nella sede per la quale viene richiesto il contributo sul presente bando, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.
Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall’impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l’incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente sostenuto, si procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate.
Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità come di seguito specificato:
Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, ammontano complessivamente a Euro 4.856.000€ a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, capitolo di bilancio 2000054 del bilancio corrente.