A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

Il presente Bando sostiene l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall’altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell’inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all’occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.

Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all’assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all’inserimento nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente Bando rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa.

L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 con DCR XII/42, e del Piano d’Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023, e realizzata dalla Città metropolitana di Milano, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. XII/1334 del 13 novembre 2023.

Contribuisce inoltre a conseguire le finalità contenute nella comunicazione della Commissione Europea “Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”.

Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all’assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.

  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2021-2023;
  • Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
  • D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
  • D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
  • Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
  • L. R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”;
  • L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio;
  • L. R. 36/2015 “Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia”;
  • L. R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro e la L.R. 9/2018 che modificando la L.R. 22/2006 delega alle province a alla Città metropolitana di Milano , secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relativi ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego compreso il collocamento mirato di cui alle legge 68/1999;
  • Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. XI/5809 del 29 dicembre 2021;
  • D.g.r. n. XII / 1334 Seduta del 13/11/2023 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2024-2025 - (di concerto con l'assessore Lucchini)” ;
  • Regolamento (UE) n 2831/2023 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
  • D.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”.

Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia. Il soggetto beneficiario fa richiesta al Collocamento mirato della Provincia o Città metropolitana dove ha sede l’unità produttiva o filiale in cui la persona disabile è assunta e svolge l’attività lavorativa.

Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Sono compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate di enti pubblici.

Sono ammessi gli enti pubblici territoriali o pubbliche amministrazioni che attivano tirocini extracurriculari e assumono l’onere della relativa indennità di cui al successivo punto 3.1.

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice.

I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi sulla base del Regime nel rispetto del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Sono esclusi dal presente bando:

  1. gli enti pubblici – ad eccezione degli enti pubblici economici e delle società partecipate di enti pubblici fatta salva la possibilità di riconoscere i costi di rimborso per il tirocinio extracurriculare nel caso in cui il soggetto ospitante e che assume l’onere della relativa indennità sia un ente pubblico (ente territoriale o pubblica amministrazione);
  2. enti privati con personalità giuridica che non esercitano attività economica;
  3. enti privati senza personalità giuridica che non esercitano attività economica;
  4. enti privati senza personalità giuridica che svolgono attività economica, fatti salvi gli enti iscritti al RUNTS;
  5. imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia.

Al momento della domanda di contributo e fino all’avvenuta liquidazione dell’agevolazione, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
  2. essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
  3. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  4. essere in regola con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Registro Nazionale Aiuti;

Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 al momento della domanda devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all’art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.

Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero, per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione, non devono aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi nella sede per la quale viene richiesto il contributo sul presente bando, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall’impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l’incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente sostenuto, si procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate.

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità come di seguito specificato:

  1. gli iscritti alle liste di collocamento mirato L.68/99;
  2. i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall’art. 1 della L.68/99;
  3. solo per i servizi di consulenza, formazione e acquisto di ausili dell’asse II,
    1. il personale dipendente delle aziende con riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa e certificata dal medico competente, con la specifica finalità diriposizionamento della persona nel percorso lavorativo aziendale e di accompagnamento nelpercorso di riconoscimento e certificazione dell’invalidità
    2. Il personale dipendente coinvolto nella sfera lavorativa della persona con disabilità
    3. Tutor aziendale e/o disability manager

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, ammontano complessivamente a Euro 4.856.000€ a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, capitolo di bilancio 2000054 del bilancio corrente.